MINORI SEPARAZIONE DEI CONIUGI diritti dei nonni

L’art. 155, comma 1, c.c., attribuisce al minore il diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti, nel quadro del mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con i propri genitori e con la medesima finalità di evitare, per quanto possibile, che la separazione produca traumi nello sviluppo della personalità del minore stesso ma non attribuisce ai nonni un diritto di visita dei nipoti autonomamente tutelabile

Il nostro ordinamento non garantisce in via immediata e diretta l’aspirazione dei nonni alla frequentazione dei nipoti, ma offre una tutela soltanto indiretta all’interesse dei parenti ad avere rapporti con i minori, mediante il riconoscimento della loro legittimazione a sollecitare il controllo giurisdizionale, ai sensi dell’art. 336 c.c., sull’esercizio della potestà dei genitori, i quali non possono senza motivo plausibile impedire i rapporti dei figli con detti congiunti; ciò non esclude l’intervento del giudice nel riconoscere e regolamentare i rapporti predetti, in quanto, dovendo i provvedimenti giurisdizionali essere ispirati sempre all’interesse del minore e rientrando la tutela del vincolo affettivo e di sangue nell’ambito di un tale interesse, il rifiuto del genitore può ritenersi giustificato solo in presenza di serie e comprovate ragioni che sconsiglino di assicurare e regolamentare i rapporti dei nonni con il minore, potendo negarsi il diritto di visita unicamente quando il rapporto dei nonni con il nipote appare pregiudizievole (nel caso di specie, il giudice di prime cure, lungi dal negare il diritto dei reclamanti di visitare e avere con sé la nipote, si è limitato a fornire una regolamentazione di tali rapporti richiedenti la presenza dei nonni presso il luogo di residenza della minore).Pur non spettando ai nonni ed agli altri parenti, un vero e proprio diritto di visita , il loro interesse legittimo è tutelato solo in maniera indiretta, mediante il riconoscimento della legittimazione, ex art. 336 c.c., a sollecitare il controllo giudiziario sull’esercizio della potestà dei genitori, i quali non possono, senza un plausibile motivo, vietare i rapporti dei figli con i parenti più stretti