Narcotraffico ed elementi costitutivi di un’associazione all’uopo dedicata
Per quanto riguarda la fattispecie associativa di cui all’art. 74 dpr n. 309/90 deve rilevarsi che il D.P.R. n. 309 del 1990 all’articolo citato non reca una nozione definitoria dell’associazione che intende reprimere rimandando l’interprete a concetti socialmente diffusi sia per percepirne l’essenza che per delinearne la distinzione rispetto al concorso di persone nel reato in genere e nel reato continuato in specie.
Tali fenomeni, in base agli usi linguistici, hanno in comune una pluralità di individui che si accordano per la realizzazione di un fine, con la differenza che nel concorso di persone il fine è costituito da un individuato reato o da un certo numero di reati, predeterminati sin dall’inizio della collaborazione e strumentali ad un unico disegno storicamente precisabile, mentre nell’associazione lo scopo comune, oggetto dell’incontro di volontà, consiste nel programma di commettere, cogliendo le opportunità che via via si presentano, una pluralità indefinita di reati, sia pure dello stesso genere.
In questo modo l’accordo associativo crea un vincolo permanente, per la consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio e di partecipare con contributo causale alla realizzazione di un duraturo programma criminale.
Tali dunque essendo le caratteristiche del delitto e la “ratio” dell’incriminazione, ne discende a corollario la secondarietà degli elementi organizzativi che si pongono a substrato del sodalizio, la cui sussistenza è richiesta nella misura in cui dimostrano che l’accordo può dirsi seriamente contratto.
Sotto un profilo ontologico, è pertanto sufficiente un’organizzazione minima perché il reato si perfezioni, risultando spesso la ricerca dei tratti organizzativi esclusivamente funzionale alla prova, attraverso dati sintomatici, dell’esistenza di quell’accordo tra tre o più persone diretto a commettere più delitti in cui il reato associativo si concreta.
Pertanto, fermo restando che elemento costitutivo del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 è l’esistenza di un vincolo permanente tra almeno tre persone che si caratterizzi per un minimo di organizzazione, per il suo carattere stabile e dunque non rapportabile esclusivamente alla commissione di singoli reati, e che la esplicita manifestazione di una volontà associativa da parte degli associati non è necessaria, è altresì pacifico che là prova della consapevolezza del singolo di aderire alla associazione non può che essere data attraverso comportamenti significativi che si concretino in una attiva e stabile partecipazione.
Come ribadito dalla Sez. 4^, 29.11.2005 n.4481 Lo Nigro rv. 233247, e dalle sentenze successive in tal senso conformi, in tema di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, la prova del vincolo permanente, nascente dall’accordo associativo, può essere data anche per mezzo dell’accertamento di “facta concludentia”, quali i contatti continui tra gli spacciatori, i frequenti viaggi per il rifornimento della droga, le basi logistiche, le forme di copertura e i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha peraltro affrontato l’ulteriore questione della possibile divergenza degli interessi personali di profitto che si propongono i singoli partecipi, come tra chi acquisti e chi spacci la sostanza ovvero tra chi acquisti all’ingrosso e venda poi al dettaglio a spacciatori che si rivolgano in via esclusiva e costante al grossista.
L’affectio societatis sussiste anche in tali fattispecie perché le attività dei vari componenti sono unificate dal comune scopo di lucro derivante dal traffico illecito di stupefacenti.
Né ha importanza che i singoli componenti agiscano in gruppi separati, commettendo delitti scopo diversi, avendo rilievo l’accordo complessivo, anche tacito, in vista di un progetto indeterminato di realizzazione di utilità economiche derivanti dal narcotraffico