Remissione nel termine per proporre appello all’imputato contumace difeso dal difensore d’ufficio

  • che a seguito del DL 17/2005 che ha recepito le indicazioni della Corte europea di Strasburgo su alcune norme  del codice di procedura penale che violano in materia di contumacia l’art.6 CEDU la condizione di imputato irreperibile implica  il diritto di essere rimesso nei termini per proporre impugnazione avendo il Governo eliminato l’onere probatorio a carico dell’imputato di provare di non avere avuto conoscenza effettiva nonché la verifica da parte del Giudicante di una volontaria sottrazione alla conoscenza degli atti del procedimento( formula questa estremamente generica    ;
  • L’articolo 175 c.p.p., comma 2, «riconosce incondizionatamente al soggetto colpito da decreto di condanna, o al contumace, il diritto alla restituzione nel termine per impugnare, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione o opposizione». Di conseguenza, in assenza di prova della conoscenza o della rinuncia, «la remissione in termini va concessa, e non spetta al condannato provare in positivo la mancanza di conoscenza e di rinunzia, che la norma presume in difetto di elementi contrari
  • In un caso analogo la Suprema Corte recentemente ha statuito che il soggetto «colpito» dal decreto di condanna ha diritto, quindi, alla restituzione nel termine per impugnare il provvedimento.
  • Che nel caso di notifica ex art 161 cpp comma 4 , Il giudice deve verificare che ci sia stata l’effettiva conoscenza del provvedimento e l’interessato abbia volontariamente rinunciato ad avvalersi delle sua facoltà. Lo ha sancito la Corte di cassazione con la sentenza 42169 del 14 ottobre 2013.Nella sentenza in esame come nel caso di specie l’imputato “ trasferito” dal domicilio indicato non aveva piu’ comunicato i suoi mutamenti di domicilio . non avendo l’attuale ricorrente mai comunicato all’autorità giudiziaria procedente il mutamento del proprio domicilio.
  • Al riguardo, Piazza Cavour ha osservato che «l’articolo 175 Cpp disciplina un principio generale nella struttura processuale (è corrispondente nel processo civile all’articolo 153 Cpc) diretto a tutelare l’effettività del diritto di difesa qualora debba essere esercitato entro specifici segmenti temporali, pena incorrere in preclusive decadenze. Il fondamento della non coincidenza forma-sostanza che pervade l’istituto si conforma peraltro diversamente nella ipotesi in cui l’interessato è già in una posizione endoprocessuale tale da circoscriverne la necessità di tutela (primo comma, che – in totale corrispondenza con la modulazione civile dell’istituto – pone a carico di chi chiede la restituzione nel termine la prova dello iato formatosi tra la formale consumazione del termine stesso e la concreta realtà processuale che la restituzione giustifica, cioè caso fortuito o forza maggiore impedienti) rispetto all’ipotesi (secondo comma), che è quella qui ricorrente, dell’imputato contumace (sentenza contumaciale)), ipotesi nella quale – a seguito della sostituzione del comma operata dal d.l. 21 febbraio 2005 n. 17, convertito con modifiche nella l. 22 aprile 2005 n. 60 – il perfezionamento formale è inficiato, quanto alla corrispondenza con l’effettività della tutela, dalla mera allegazione negativa dell’interessato, che introduce così una presunzione juris tantum di non conoscenza