VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITA’ E DEL PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITA’ DELLA LEGGE PENALE.

 L’ art. 25 della Costituzione italiana, al comma secondo, sancisce un principio fondamentale nell’ ambito del diritto, ossia il principio di legalità con l’ affermazione che “nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”.

In base a tale disposizione costituzionale se un individuo commette un fatto preveduto dalla legge come avente rilevanza penale, tale legge che lo qualifica come illecito deve preesistere al fatto commesso; tant’ è che  se un’ azione non è giuridicamente rilevante, non è illegale, ma successivamente, tramite nuova disposizione di legge, lo diventa, l’ autore non può essere chiamato a rispondere di tale fatto, ma potrà essere chiamato a rispondere colui che commette il medesimo fatto, successivamente all’ entrata in vigore della legge: in tal senso l’ art. 2 c.p. afferma il principio di irretroattività: “ nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato”.

Nel caso sottoposto all’ esame del giudice di prime cure, la violazione contestata ha una copertura normativa ai sensi dell’ art. 186 c.d.s. (guida in stato di ebbrezza), ma si ritiene che il giudice abbia sbagliato in ordine all’ applicazione della disciplina in vigore all’ epoca della commessa violazione, determinando per il fatto perseguito una pena indicata nella legge come modificata ed in vigore in data 16.9.2010, pur se la violazione del codice della strada risale al 2007, disattendendo in tal modo i richiami dell’ ordinamento al rispetto dei principi, prima citati, di legalità ed irretroattività.

Applicando una normativa successiva al momento consumativo del reato il giudicante ha violato il principio di irretroattività, dovendo invece far riferimento alla legge del tempo in cui fu commesso il fatto, ai sensi dell’ art. 2 c.p. ed, allo stesso modo, ha violato il principio di legalità non applicando una legge entrata in vigore in epoca antecedente al fatto, ma applicandone una entrata in vigore in epoca successiva.