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SORVEGLIANZA SPECIALE CON OBBLIGO O DIVIETO DI SOGGIORNO


L’inosservanza delle prescrizioni di “vivere onestamente” e di “rispettare le leggi”
non può integrare il delitto di violazione degli obblighi inerenti alla misura di
prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno.
Lo ha affermato la Corte costituzionale con la sentenza 25 depositata il 27 Febbraio 2019 (relatore
Giovanni Amoroso), dichiarando perciò la parziale illegittimità costituzionale
dell’articolo 75, secondo comma, del Dlgs n. 59/2011 (Codice antimafia). La
decisione rappresenta l’ultimo tassello del processo di adeguamento ai principi
espressi dalla Corte di Strasburgo nella sentenza “de Tommaso”. La Corte dei diritti
dell’uomo, infatti, aveva già riscontrato la vaghezza e la genericità delle prescrizioni
di “vivere onestamente e “rispettare le leggi” ed aveva perciò affermato la
violazione della Convenzione europea.
Anche le Sezioni unite della Corte di cassazione nella sentenza “Paternò’” avevano
riconosciuto che queste prescrizioni erano prive di quel contenuto determinato e
specifico che sarebbe stato necessario per dare loro un valore precettivo.
L’esigenza di contrastare il rischio che siano commessi reati – ragion d’essere delle
misure di prevenzione – resta comunque soddisfatta dalla facoltà per il giudice di
indicare e modulare prescrizioni specifiche nell’ambito della sorveglianza speciale.
La Corte ha esteso la dichiarazione di illegittimità anche al meno grave reato
contravvenzionale che si configura quando la violazione delle prescrizioni di “vivere
onestamente e di “rispettare le leggi” è commessa dal sorvegliato speciale, senza
obbligo o divieto di soggiorno.