Il dubbio nelle indagini sulla colpevolezza dell’indagato ed i facili rinvii a giudizio

In buona sostanza si dovrebbe evitare seguendo la logica del Legislatore che nelle situazioni nelle quali a chiusura indagine risulti con ragionevole certezza che l’imputato meriti il proscioglimento, nel caso di mancanza di elementi a carico ovvero quando l’istruzione dibattimentale appaia  solo esplorativa e incapace di arrecare  in termini di prova  a carico alcun risultato utile  per superare lo stato di incertezza e contraddittorietà delle indagini ,evitando in tal modo  che si pervenga alla fase  del giudizio con notevoli disagi materiali e strutturali alla complessa macchina giudiziaria .n questo contesto la pubblica accusa non è legittimata a valorizzare nell’ambito della pur necessaria indagine sulla condotta antigiuridica  ipotetiche ed incerte alternative, concernenti l’ipotetico  esistenza del reato   né ad operare scelte tra molteplici soluzioni “ aperte “ che sono riservate al libero convincimento del Giudice solo in presenza di concreti dati probatori non connotati da genericità, soggettività ed arbitrarietà .