Attenuanti generiche e problemi applicativi

Le attenuanti generiche non devono essere concepite come oggetto di elargizioni dispensate dal giudice, bensì concesse all’ esito di una valutazione globale  e in ogni  caso, del doveroso riconoscimento di situazioni che, pur non espressamente contemplate, giustifichino una diminuzione della pena, come ad esempio la gravità del reato e la capacità a delinquere del soggetto, “tipizzati” nell’art.133 c. p., ed ulteriori elementi di fatto soggettivi ed oggettivi “atipici”(situazione di particolare disagio sociale , tossicodipendenza ed alcooldipendenza )  Cass. 25.01.2005, n. 2285).

Qualora il giudice ritenga di dover escludere tali circostanze, così come di ammetterle, dovrebbe chiarire e dare adeguata motivazione della gestione di un così intenso e ragguardevole potere discrezionale, concepito tenendo presente, come meta, “l’individualizzazione della sanzione”, tramite una migliore graduazione in concreto della risposta sanzionatoria, ma come limite, l’obbligo di motivazione, consacrato nell’art.132 c.p. e, nello specifico, dalla sentenza della Cassazione che ha affermato come principio di diritto che il giudice di merito non può negare le attenuanti generiche solo perché, indipendentemente dalla loro applicazione, considera adeguata la pena, ma deve prima stabilire se le attenuanti generiche debbano essere applicate, poi, qualora occorresse, effettuare il giudizio di comparazione ed operare la determinazione della pena (Cass., Sez. V, 921191814).