PARTE CIVILE – IL SOSTITUTO PROCESSUALE NON PUO’ COSTITUIRSI” – Cass. Pen. 2828/2012
Interessante pronuncia degli Ermellini in ordine ai poteri ed alle facoltà concesse al sostituto processuale del procuratore speciale . A seguire una serie di massime e sentenze che chiariscono i limiti e le potestà di quest’ultimo
Corte di Cassazione Sez. Terza Pen. – Sent. del 24.01.2012, n. 2848 Svolgimento del processo Con sentenza 24.3.2004 il tribunale di Taranto dichiarò T.A. colpevole del reato di violenza sessuale per avere durante una visita medica palpeggiato la minore M.C. e lo condannò alla pena di anni 6 di reclusione, oltre pene accessorie ed al risarcimento del danno in favore della parte civile liquidato in Euro 50.000,00. 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del fatto. Ricorda che con l’atto di appello aveva eccepito la mancanza di prova sulla sussistenza del fatto ed in particolare l’inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa sotto diversi profili. La corte d’appello ha rigettato l’eccezione con una motivazione carente e manifestamente illogica. In particolare, illogicamente è stato sminuito l’episodio, riferito anche dal teste Mi. , della richiesta di Euro 100,00 da parte della ragazza al medico. 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, perché la relativa richiesta è stata rigettata con una motivazione meramente apparente e di stile e quindi inesistente nonché senza tener conto della riconosciuta sussistenza della ipotesi lieve. Motivi della decisione Ritiene il Collegio che il primo motivo sia infondato perché, sia pure stringatamente e con una poco consona modalità di scrittura, la corte d’appello ha fornito congrua, specifica ed adeguata motivazione sulle ragioni per le quali ha rigettato i motivi di appello ed ha ritenuto provata la responsabilità dell’imputato per il fatto contestatogli, soprattutto sulla base delle dichiarazioni della ragazza, ritenute plausibilmente attendibili, perché credibili, logiche, lineari e non contraddittorie. In particolare, quanto alla presunta richiesta di denaro, ha ritenuto l’episodio irrilevante e comunque incredibile, nonché privo di connotazioni logiche o narrative idonee ad attribuirgli un qualche significato, se non quello di una inutilizzabile allusione. Quanto alla ubicazione dello studio, la corte d’appello la ha parimenti ritenuta, con plausibile motivazione, irrilevante perché lo studio era chiuso, staccato ed autonomo rispetto all’abitazione del medico; nonché perché il gesto dell’imputato aveva avuto natura impulsiva ed indipendente da possibili inibizioni. Quanto alle dedotte contraddizioni del racconto fatto in dibattimento dalla ragazza con quanto riferito nella querela ed alla polizia giudiziaria – a parte l’accenno (effettivamente manifestamente illogico ed inesatto) alla mancanza dicontestazioni in senso tecnico ed alla assenza degli atti – la corte d’appello ha poi, con un apprezzamento di fatto, escluso l’esistenza di contraddizioni perché la giovane aveva spiegato, con accenti di assoluta credibilità, per la semplicità del resoconto, le precedenti perplessità sulle attenzioni dell’imputato che intendeva sottoporla ad una sua visita ginecologica. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla costituzione di parte civile, che esclude, nonché alle statuizioni civili. Rigetta il ricorso nel resto. |