Separazione consensuale. Modifiche solo per fatti nuovi sopravvenuti al giudicato ex art 710 cpc

In  caso  di separazione personale fra i coniugi, le  condizioni della  separazione giudiziale, ai sensi dell’art. 156 c.c., comma  7,possono   essere   modificate  “qualora  sopravvengano   giustificatimotivi”, attraverso il ricorso alla procedura camerale prevista dagli artt.   710   e   711  c.p.c..  Questa  disciplina   e’   applicabile analogicamente anche alla separazione consensuale.Va  pertanto  ribadito  l’insegnamento di Cass.  5.3.2001,  n.  3149,secondo la quale la citata normativa va interpretata nel senso che la sentenza   di  separazione  da  luogo  a  un  giudicato  “rebus   sic stantibus”,  non  modificabile in relazione ai  fatti  che  avrebbero potuto  essere dedotti nel relativo giudizio; cosi’ come gli  accordi negoziali  sottoscritti in sede di separazione consensuale  omologata non  sono  modificabili  in  relazione a fatti  dei  quali  le  parti avrebbero  dovuto  tenere  conto al momento della  conclusione  degli accordi   di   separazione.  La  sentenza  e  l’atto  di  separazione consensuale  omologata  sono invece modificabili  in  relazione  alla sopravvenienza  di  fatti nuovi, che abbiano alterato  la  situazione preesistente, mutando i presupposti in base ai quali il giudice o  leparti  avevano  stabilito  le condizioni della  separazione.  Oggettodella procedura camerale, pertanto, e’ l’accertamento della esistenza dei  “giustificati  motivi” che autorizzano  la  modificazione  dellecondizioni  della separazione, intesi quali fatti nuovi sopravvenuti,modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza erastata  emessa o gli accordi erano stati stipulati. Del tutto estraneia  tale  oggetto  sono  i  vizi  della  sentenza  di  separazione,  odell’accordo posto a base della separazione consensuale,  cosi’  come l’intento simulatorio delle parti, sottostante a tale accordo.Infatti  la procedura camerale in questione e’ prevista dal combinato disposto  degli  artt.  156 c.c., comma  7  e  art.  710  c.p.c.,  in relazione  alla  separazione  giudiziale,  riguardo  alla  quale   e’adottabile  solo  ove  la  sentenza di  separazione  sia  passata  ingiudicato,  cosicche’ i “giustificati motivi” previsti dall’art.  156 c.c.,  non  possono attenere a vizi della sentenza, ovvero ad  intese simulatorie ad essa sottostanti.Ne  deriva  che,  applicandosi l’art.  156  c.c.,  comma  7,  in  via analogica  alla separazione consensuale, i “giustificati motivi”  non possono  attenere  a  vizi dell’accordo di separazione,  o  alla  suasimulazione,  costituendo presupposto giuridico del  ricorso  in  via analogica   a   detta   procedura  camerale   proprio   l’allegazione dell’esistenza  di  una  valida  separazione  consensuale  omologata, equiparabile  alla  separazione giudiziale pronunciata  con  sentenza passata  in giudicato, restando quindi l’allegazione degli  eventuali vizi  dell’accordo  di  separazione, ovvero  della  sua  simulazione, rimessi al giudizio ordinario, secondo le regole generali