Droga nell’abitazione coniugale. Connivenza o concorso ?
Invero, ribadisce la Giurisprudenza in fattispecie analoga di droga rinvenuta nella abitazione coniugale, che “in tema detenzione di sostanze stupefacenti a fine di spaccio, la distinzione tra connivenza non punibile del coniuge e concorso nel delitto va individuata nel fatto che mentre la prima postula che l’agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel secondo detto comportamento deve manifestarsi in modo che si arrechi un contributo alla realizzazione del delitto
In buona sostanza occorre dimostrare per ciascun imputato la consapevolezza di interagire con altri e la volontà di finalizzare tale cooperazione alla realizzazione del reato , coordinando la propria condotta con quella degli altri concorrenti , integrandola nella complessiva azione criminosa
La circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all’esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall’obbligo di motivare sulla prova dell’esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l’atipicità della condotta criminosa concorsuale, pure prevista dall’art. 110 c.p., con l’indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà.( Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 07-02-2012) 23-03-2012, n. 11442)