Il mancato chiarimento di circostanze utili nell’esame dell’imputato e la prova del reato.

La negazione o il mancato chiarimento, da parte dell’imputato, di circostanze valutabili a suo carico nonchè la menzogna o il semplice silenzio su queste ultime possono fornire al giudice argomenti di prova solo con carattere residuale e complementare ed in presenza di univoci elementi probatori di accusa, non potendo determinare alcun sovvertimento dell’onere probatorio. (Annulla in parte con rinvio, Ass.App. Sassari, 05/05/2010)

Cass. pen. Sez. I, 26/10/2011, n. 2653

È evidente, in tale prospettiva, la stretta correlazione, dinamica e strutturale, esistente tra la regola dell'”oltre il ragionevole dubbio” e le coesistenti garanzie, proprie del processo penale, rappresentate: a) dalla presunzione di innocenza dell’imputato, regola probatoria e di giudizio collegata alla struttura del processo e alle metodiche di accertamento del fatto; b) dall’onere della prova a carico dell’accusa; c) dalla regola di giudizio stabilita per la sentenza di assoluzione in caso di “insufficienza”, “contraddittorietà” e “incertezza” della prova d’accusa (art. 530, commi 2 e 3, c.p.p.), secondo il classico canone di garanzia “in dubio pro reo”; d) dall’obbligo di motivazione delle decisioni giudiziarie e della necessaria giustificazione razionale delle stesse.

Cass. pen. Sez. I, 21/04/2010, n. 19933