La valutazione della prova indiziaria

Si osserva che “la prova indiziaria di cui al secondo comma dell’art. 192 c.p.p. deve essere costituita da più indizi e non da uno solo di essi, e i molteplici indizi, nel loro insieme, devono essere univocamente concordanti rispetto al fatto da dimostrare, nonché storicamente certi e rappresentativi di una rilevante continuità logica con il fatto ignoto ” (Cass.pen.sez.I 7027/2000). La verità processualmente accertata non può che condurre all’assoluzione dell’imputati , in particolare per insufficienza del quadro probatorio di natura prettamente indiziaria  . Infatti secondo la giurisprudenza “L’indizio è un fatto certo dal quale, per affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatti incerto da provare secondo lo schema del cd. sillogismo giudiziario. È possibile che da un fatto accertato sia logicamente desumibile una sola conseguenza, ma di norma il fatto indiziante è significativo di una pluralità di fatti non noti ed in tal caso può pervenirsi al superamento della relativa ambiguità indicativa dei singoli indizi applicando la regola metodologica fissata dall’art. 192 co. 2 c.p.p.. Peraltro l’apprezzamento unitario degli indizi per la verifica della confluenza verso un’univocità indicativa che dia la certezza logica dell’esistenza del fatto da provare, costituisce un’operazione logica che presuppone la previa valutazione di ciascuno singolarmente, onde saggiarne la valenza qualitativa individuale. Acquisita la valenza indicativa, sia pure di portata possibilistica e non univoca, di ciascun indizio deve allora passarsi al momento metodologico successivo dell’esame globale ed unitario, attraverso il quale la relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio può risolversi, perché nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, di tal che l’insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere conseguita la prova logica del fatto; prova logica che non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica), quando sia conseguita con la rigorosità metodologica che giustifica e sostanzia il principio del cd. libero convincimento del giudice (Cass. Sez. Un. Penali 4.6.1992 n. 6682, ud. 4.2.1992, Musumeci ed altri).